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Di seguito riportiamo, sintetizzandone i contenuti, i principali aspetti e le novità contenute nella nuova RTV.
Campo di applicazione
La regola tecnica si applica alle autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m² e alle attività di nuova realizzazione sia in caso di ampliamenti o modifiche, a condizione che le misure di sicurezza antincendio della parte dell’attività non modificata, siano effettivamente compatibili con gli interventi da realizzare. Si specifica che il decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
- siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
- siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati, comprovati da atti
rilasciati dalle amministrazioni competenti.
Le principali novità
La più importante novità introdotta dalla nuova RTV, che diventerà obbligatoria da Novembre 2020, è che sarà l’unico riferimento normativo in materia in maniera univoca e obbligatoria, sostituendosi alle numerose circolari, decreti e norme che si erano accumulate. Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità previste:
- non ci sarà più distinzione tra autorimesse pubbliche e private per la messa a punto della strategia antincendio;
- la classificazione delle attività avviene anche in base alle caratteristiche prevalenti degli occupanti e non solo alla quota dei piani e alla superficie;
- si farà riferimento ai soli piani destinati ad autorimessa e non più alla quota del fabbricato;
- per quote dei piani comprese tra meno uno e più sei metri, le misure da attuare diventano meno gravose;
- vengono meno le prescrizioni specifiche per gli autosilo per la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco;
- meno gravose le condizioni che obbligano a inserire i depositi di materiale combustibile in compartimenti distinti;
- introdotto il divieto di parcheggio nelle autorimesse di veicoli che trasportano sostanze pericolose (a meno che non vi sia una specifica valutazione del rischio incendio);
- aggiunto il divieto di parcheggio per i veicoli non in regola con gli obblighi di revisione periodica;
Nella nuova RTV, dopo le necessarie Definizioni e Classificazioni, vengono dettate norme su:
- valutazione del rischio di incendio;
- strategia antincendio;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- esodo;
- gestione della sicurezza antincendio;
- controllo dell’antincendio;
- controllo di fumi e calore;
- sicurezza impianti tecnologici e di servizio;
- scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio.
Per approfondimenti: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20A02776/sg
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