[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][image_with_animation image_url=”6160″ animation=”Fade In” hover_animation=”none” alignment=”” border_radius=”none” box_shadow=”none” image_loading=”default” max_width=”100%” max_width_mobile=”default”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” top_padding=”30″ text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]In Italia, l’installazione degli impianti di videosorveglianza nei luoghi pubblici e il conseguente trattamento dei dati è disciplinato da una pluralità di fonti, ovvero: dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), dal GDPR, dal Codice Privacy, dalle circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dalle Linee guida 3/2019 adottate lo scorso 29 gennaio dell’EDPB e dal Provvedimento 8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei dati personali. Il datore di lavoro o Amministratore, che ha intenzione di installare un impianto di videosorveglianza, dovrà, prima dell’installazione stessa, provvedere a stipulare un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale oppure richiedere l’autorizzazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In assenza dell’accordo o dell’autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e sanzionata secondo le disposizioni dell’art. 171 del D.lgs. 196/2003 dall’art. 38 dello Statuto, nonchè per condotta antisindacale dall’art. 28 sempre dello Statuto. È altresì illecita anche l’installazione a seguito del consenso dei soli lavoratori o condomini.

È bene evidenziare che, nello spirito dello Statuto dei Lavoratori e della normativa privacy, il controllo dell’attività personali delle persone attraverso gli impianti di videosorveglianza sarebbe vietato.

L’installazione di tali impianti audiovisivi in luoghi pubblici e comuni può avvenire solamente in presenza di tre presupposti:

  1. per esigenze organizzative e produttive;
  2. per garantire la sicurezza;
  3. a tutela del patrimonio e oggetti personali.

Nel caso in cui l’autorizzazione sia richiesta presso l’Ispettorato del Lavoro, l’oggetto della attività valutativa riguarderà la validità del presupposto posto a base della richiesta (circolare 5/2019). L’Ispettorato precisa inoltre che non è di fondamentale importanza specificare il posizionamento e il numero esatto delle telecamere, in quanto verrà valutato in sede di ispezione la loro coerenza e necessità in rapporto con le ragioni dichiarate nell’istanza.

Infine l’accesso alle immagini da remoto per la loro visualizzazione in tempo reale può essere autorizzato unicamente in casi eccezionali e motivati. Invece, la visualizzazione delle immagini registrate, deve esserne tracciato l’accesso attraverso funzionalità che conservino i relativi log, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Per maggiori info, contattateci!

www.impiantigiannini.it/videosorveglianza.html

info@impiantigiannini.it

Tel. 02.683575[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]