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Come funziona l’autoclave?

Il sistema è composto principalmente da una pompa e da un serbatoio. Il flusso è gestito tramite valvole e sistemi di controllo elettrici che permettono di assicurare la distribuzione idrica attingendo dal serbatoio annesso.

Un autoclave, grazie al serbatoio di accumulo, permette di sopperire a mancanze idriche dalla rete, ma garantisce anche disponibilità di acqua nei momenti di maggior richiesta idrica all’interno dell’edificio.

A quali normative fare riferimento?

I riferimenti normativi relativi alle autoclavi in condominio sono rappresentati da diversi articoli del Codice Civile e sentenze della Cassazione. In particolare, in caso di dispute o semplicemente per permettere una più equa ripartizione delle spese, i riferimenti sono:

Manutenzione autoclave e suddivisione delle spese:

Per mantenere efficiente l’impianto autoclave, esso va sottoposto a manutenzione periodica. Può capitare, infatti, che sporcizia o calcare si accumulino nelle valvole o nel serbatoio, oppure possono verificarsi perdite o altri malfunzionamenti che necessitano di un intervento di manutenzione da parte di Ditta specializzata.

Manutentare periodicamente l’impianto, inoltre, è fondamentale anche per non andare a inficiare la qualità dell’acqua che raggiunge le unità abitative. Sarà cura dell’Amministratore condominiale richiedere interventi specializzati periodici alla Ditta idraulica di riferimento.

Installazione di una nuova autoclave: come fare e chi paga?

Qualora il condominio necessiti di installare una nuova autoclave, è fondamentale fare affidamento a Ditte specializzate che conoscano ed applichino la normativa prevista dal DM 37/08.

Inoltre, per dimensionare correttamente l’autoclave, in termini di capacità del serbatoio e di potenza della pompa, occorre eseguire calcoli precisi, individuando anche il luogo più idoneo ai sensi della normativa vigente. Il luogo dell’installazione può essere nel cortile condominiale o in un vano tecnico interrato e, questa scelta, può influire sull’iter per l’approvazione dell’installazione della stessa autoclave.

La normativa, infatti, sottolinea che se l’autoclave viene installata in un’area in cui sono già presenti altri impianti e se l’installazione modifica la destinazione d’uso dell’area, occorre la cosiddetta maggioranza qualificata. In caso contrario è sufficiente la maggioranza ordinaria.

Per capire come vanno ripartite le spese per l’installazione di un’autoclave in condominio i due riferimenti normativi sono l’art. 1118 e il comma 2 dell’art. 1123 del Codice Civile.

L’articolo 1123, che disciplina molti aspetti della vita in comune condominiale, sancisce che per la conservazione e godimento di servizi sulle parti comuni dell’edificio, le spese debbano essere suddivise in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino. Sarà quindi da applicarsi la regola dei millesimi. Qualora però l’Assemblea decida di utilizzare un metodo di calcolo alternativo, tale decisione viene ugualmente prevista dall’Articolo 1123.

Inoltre, sempre l’art.1123 del Codice Civile, stabilisce che: “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono da ripartire in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.

L’installazione di un’autoclave è un’operazione di cui beneficiano tutti i condomini ma, è evidente, in un condominio di diversi piani, chi abita all’ultimo piano utilizza i servizi dell’autoclave più spesso e per più tempo rispetto a chi abita al piano terra.

Per ovviare ad eventuali problematiche in materia di ripartizione delle spese, sono state emanate diverse sentenze della Cassazione, tra cui la n°1389 del 11/02/1998 Sezione III, dove viene ribadito che tutti i condomini sono tenuti a pagare una quota di spese in quanto l’autoclave è da considerarsi parte integranti dell’impianto idrico condominiale.

 

Per saperne di più:

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